Introduzione
INTRODUZIONE In attuazione del Programma di attività ai sensi al Reg. CE 2080/05 - Attività 2. Miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura, azione b) Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura basate su criteri ambientali adatti alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e la sorveglianza della loro applicazione pratica - ATEPROL, consapevole della necessità di assistere i soci nell'apprendimento, nell'applicazione e nel rispetto delle nuove norme sulle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ha ritenuto opportuno promuovere la realizzazione di questa pubblicazione finalizzata alla divulgazione della conduzione ecosostenibile dell'oliveto, basata sulla norma applicativa del regime della Condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatori - CGO - e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali - BCAA) per gli aiuti diretti alle aziende agricole ed il disciplinare predisposto nell'ambito dell'attività di cui al Reg. CE 2080/05. Tali norme sono disciplinate dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 4432 del 15 dicembre 2005 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 180 del 21 febbraio 2006, che hanno recepito le direttive comunitarie in materia. Questa realizzazione, strumento di formazione ed informazione, è indirizzata in primo luogo agli olivicoltori quale valido supporto nell'applicazione degli impegni obbligatori definiti dalla nuova Politica Agricola Comunitaria che indirizza sempre più l'olivicoltura verso la produzione sostenibile. Al tal fine il disciplinare è preceduto da un excursus che prendendo le mosse dalla strategia agroambientale della Unione Europea, attraverso la riforma della PAC, giunge alla disciplina del regime di Condizionalità. Da diversi anni l'Unione Europea indica la via dello "sviluppo rurale integrato" quale base per una politica di sviluppo sostenibile, da non confondersi con un generico sviluppo agricolo. In questa nuova ottica l'agricoltura acquista una dimensione multifunzionale in cui notevole importanza assume la compatibilità ambientale. Le stesse strategie di politica agricola comunitaria e nazionale indicano il tema della salvaguardia dell'ambiente e del riequilibrio del territorio come prioritario.
1. LA RIFORMA DELLA PAC PER UN'AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Il 26 giugno 2003 i ministri europei dell'agricoltura hanno approvato una radicale riforma della politica agricola comune (PAC), che ha rivoluzionato il modo in cui l'UE sostiene il settore agricolo. La nuova PAC è stata orientata verso gli interessi dei consumatori e dei contribuenti e, nello stesso tempo, lascia agli agricoltori ampia libertà di produrre secondo le esigenze di mercato. Per evitare l'abbandono della produzione, agli Stati membri è stata offerta la possibilità di mantenere ancora una certa correlazione tra sovvenzioni comunitarie e produzione (premi supplementari), a precise condizioni ed entro limiti chiaramente definiti. La concessione del nuovo "pagamento unico per azienda" è subordinata al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare e protezione degli animali. Un'agricoltura e un ambiente sostenibili sono uno degli obiettivi fondamentali della politica agricola comune: "Lo sviluppo sostenibile deve conciliare produzione alimentare, conservazione delle risorse non rinnovabili e protezione dell'ambiente naturale, in modo da soddisfare i bisogni della popolazione attuale senza compromettere le possibilità delle popolazioni future di soddisfare i propri." La riforma "Fischler" ha determinato cambiamenti di portata notevole sia introducendo nuovi meccanismi che modificano l'impianto del così detto "PrimoPilastro", il Sostegno Diretto ai Redditi che ha caratterizzato l'ultimo decennio di storia agricola europea, sia intervenendo nell'ambito del "Secondo Pilastro", lo Sviluppo Rurale attraverso il quale creare un nuovo modello di sviluppo multifunzionale - cioè integrato e sostenibile - del territorio. Più che la conclamata multifunzionalità, la parola d'ordine della nuova PAC oggi sembra essere la diversificazione. Evidenziare l'importanza di un'agricoltura capace di essere realmente multifunzionale, in grado cioè di offrire al territorio rurale, oltre ai prodotti agricoli ed alle derrate alimentari, anche beni e servizi derivanti dalle molteplici funzioni economiche, ambientali e sociali che essa svolge. Un modello di agricoltura che sia allo stesso tempo competitiva, sostenibile, ed integrata nello spazio rurale all'interno del quale realizza a pieno e consapevolmente il proprio ruolo sociale, ambientale ed economico. La politica di sviluppo rurale rappresenta lo strumento attraverso il quale sostenere lo sviluppo integrato e la crescita delle imprese agricole volenterose e capaci di stare sul mercato, uno strumento, però, che deve essere giustificabile agli occhi dei cittadini/contribuenti europei. La Riforma della PAC comprende:
Misure Orizzontali: Disaccoppiamento - Condizionalità - Consulenza Aziendale - Modulazione;
Misure Settoriali: Olio - Tabacco - Coltivazioni Energetiche - Frutta in Guscio - Foraggi Essiccati - Piante Proteiche - Riso - Latte - Cereali - Grano Duro;
Modifiche al regime di Sviluppo Rurale: Incentivi per la Qualità Alimentare, Rispetto delle Norme, Benessere degli Animali - Giovani Agricoltori - Agroambiente.
1.1 MOTIVI ALL'ORIGINE DELLA RIFORMA
Le ragioni all'origine della riforma di medio termine, evidenziate nel compromesso di Bruxelles si basavano prevalentemente sulla necessità di:
- riequilibrare il sostegno agricolo tra Misure di Mercato e Sviluppo Rurale;
- finanziare lo sviluppo agricolo dei Nuovi Paesi a seguito dell'Allargamento;
- controllare la spesa della PAC rispetto alle risorse complessive dell'Unione Europea;
- snellire il sistema agricolo europeo favorendone la semplificazione ed il decentramento;
- introdurre risposte alle esigenze di miglioramento delle condizioni ambientali nell'ambito della PAC.
1.2 MISURE ADOTTATE
Disaccoppiamento: consiste nella sostituzione di gran parte dei pagamenti e dei premi previsti dalle organizzazioni comuni di mercato(OCM) con un "Regime di Pagamento Unico". Tale regime di aiuti viene definito "disaccoppiato", in quanto i produttori beneficiari dell'aiuto non sono vincolati a seguire specifici indirizzi produttivi ma, con l'eccezione di ortofrutticoli e colture permanenti, hanno la possibilità di esercitare nelle loro aziende qualsiasi attività agricola.
Il Regolamento Orizzontale prevede l'applicazione del sistema a partire dal gennaio 2005. Gli Stati membri, tuttavia, possono decidere di ritardarne l'applicazione fino al 2007. L'importo dell'aiuto unico da corrispondere a ciascuna azienda viene calcolato in base alla media degli aiuti percepiti nel periodo di riferimento (tre anni 2000, 2001 e 2002 tranne che per l'olio di oliva) e suddiviso, in ragione del numero degli ettari destinati alle colture associate agli aiuti stessi, in "diritti all'aiuto" trasferibili (Titoli) In alternativa al calcolo su base aziendale, agli Stati membri era stata data facoltà di computare il valore del pagamento unico su base regionale, versando quindi ai produttori un pagamento per ettaro uniforme a livello di area omogenea (regionalizzazione dell'aiuto). Agli Stati membri, inoltre, è stata attribuita la facoltà di applicare il disaccoppiamento in forma "parziale".
Condizionalità: consiste nell'erogazione del pagamento "a condizione" che le attività agricole vengano svolte rispettando i criteri di gestione obbligatoria in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali oltre che le buone condizioni agronomiche e ambientali, prescritti da pecifiche direttive comunitarie. Per il mancato rispetto di tali criteri (sanzioni) è prevista la riduzione degli importi del pagamento unico dal 5 al 15% in caso di negligenza, e almeno del 20% in caso di comportamento doloso. Il 25% del gettito derivante da tali sanzioni può essere trattenuto dallo Stato membro dove esse sono state comminate. Dati il carattere innovativo e le possibili difficoltà di applicazione della normativa in materia di condizionalità, è previsto un suo riesame entro il 31 dicembre 2007.
Modulazione: strumento la cui applicazione viene resa ora obbligatoria. L'obiettivo della modulazione è riorientare parte delle risorse delle Politiche di Mercato verso le Politiche di Sviluppo Rurale. Il sistema di modulazione adottato dalla riforma Fischler prevede un prelievo del 3% nel 2005, del 4% nel 2006 e del 5% dal 2007 al 2012, su tutti gli importi dei pagamenti diretti. Il prelievo della modulazione viene affiancato dalle norme sulla "Disciplina Finanziaria", che prevede la possibilità di imporre, in un dato anno, tagli ai pagamenti diretti se le previsioni di spesa per le politiche di mercato della PAC mostrano di eccedere i vincoli di bilancio stabiliti dal Vertice di Bruxelles dell'ottobre 2002.
Misure per lo Sviluppo Rurale: sono aumentate le risorse complessivamente messe a disposizione di questi interventi, ed inoltre vengono apportate sostanziali modifiche attraverso il Regolamento CE 1783/03 che modifica il Regolamento CE 1257/99 sullo sviluppo rurale. Tra le misure previste sono state introdotte alcune novità di rilievo, relative a: Incentivi per la Qualità, Adeguamento alle norme, Benessere degli Animali, Misure per i Giovani Agricoltori.
Consulenza Aziendale: è lo strumento di accompagnamento delle imprese agricole verso una gestione più efficiente e moderna, più consapevole del rispetto per l'ambiente e orientata alla multifunzionalità. Fino al 2006 incluso, gli Stati membri sono liberi di adottare o meno tale sistema di consulenza, mentre dal 2007 essi sono obbligati a renderlo disponibile agli agricoltori. L'adesione dei produttori al sistema è volontaria e coloro che vi partecipano avranno il diritto di percepire un rimborso fino all'80% dei costi del servizio, con un massimo di 1.500 euro per consulenza.
Modifiche delle OCM: la Riforma aggiorna e modifica i meccanismi di sostegno di alcuni settori produttivi, tra i quali l'OCM Olio d'Oliva.
2. LA RIFORMA DELLA OCM OLIO DI OLIVA
L'olivicoltura è un settore tradizionale dell'agricoltura dell'Unione Europea che conta circa 2,5 milioni di coltivatori, localizzati negli Stati membri del sud dell'Unione. In alcune regioni, l'olivicoltura costituisce il pilastro dell'economia locale e riveste un'importanza socioeconomica fondamentale. L'UE è il maggior produttore e consumatore di olio d'oliva del mondo. Le aziende olivicole italiane sono oltre 1 milione e 200 mila: quasi un'azienda su due produce olive. La produzione lorda vendibile di olio d'oliva rappresenta circa il 5% della produzione vendibile complessiva dell'agricoltura italiana; essa è fortemente concentrata sotto il profilo territoriale: due regioni - Puglia e Calabria - producono da sole quasi i 3/5 dell'olio d'oliva prodotto in Italia; sette regioni - le prime due più, nell'ordine, Sicilia, Campania, Abruzzo, Lazio e Toscana - ne producono oltre il 90%. L'olio d'oliva prodotto in Italia costituisce circa il 30% dell'olio d'oliva prodotto nell'Unione Europea e il 20% della produzione mondiale.
Come deciso in occasione dell'accordo di Lussemburgo del giugno 2003, che ha chiuso la revisione di medio termine della PAC, nel settembre dello stesso anno la Commissione ha presentato una Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo contenente le linee guida della proposta di riforma delle organizzazioni comuni di mercato (Ocm) di olio d'oliva, tabacco, zucchero e cotone. Due mesi dopo, la Commissione ha presentato le proposte di Regolamento di riforma per le predette OCM, e il 29 aprile 2004 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Reg. (CE) n. 865/2004 relativo all'Organizzazione Comune dei Mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 827/68 ed il Reg. (CE) 864/2004 che modifica il Reg. (CE) 1782/2003 con l'introduzione di Olio,tabacco, cotone e luppolo.
2.1 IL NUOVO REGIME DI AIUTI
Nel settore dell'Olio d'oliva, la riforma della PAC viene attuata in maniera diversa rispetto alla maggior parte degli altri prodotti. Il periodo di riferimento adottato è di quattro anni (contro i tre anni degli altri settori) per tener conto del fatto che la produzione oleicola fluttua considerevolmente da un anno all'altro. Inoltre, poiché l'integrazione completa nel regime di pagamento unico degli aiuti concessi all'olio d'oliva fino alla campagna 2004/05 non appariva in tutti i casi l'impostazione più adeguata, è stato adottato un sistema flessibile di sovvenzioni.
Attuazione: l'Olio d'Oliva è entrato nel Regime di pagamento Unico a decorrere dal 2006.
Il Regime di Pagamento Unico (RPU): agli Stati membri era stata data facoltà di fissare entro il 1° agosto 2005 una percentuale minima del 60% dei pagamenti medi legati alla produzione nel corso delle campagne 1999/2000, 2000/01, 2001/02 e 2002/03 da convertire in diritti di pagamento nell'ambito del RPU per le aziende di dimensioni superiori a 0,3 ettari (pagamenti parzialmente disaccoppiati). In Italia tale percentuale è stata fissata al 95%.
Le aziende oleicole di dimensioni inferiori a 0,3 ettari riceveranno nell'ambito del RPU il 100% dei pagamenti medi legati alla produzione al fine di semplificare la concessione dell'aiuto ai piccoli coltivatori fornendo nel contempo uno stabile sostegno al reddito (pagamenti totalmente disaccoppiati).
Le Dotazioni Nazionali: una volta decisa la percentuale di aiuti (95% per l'Italia) da erogare tramite il RPU, il residuo (5%) resta a disposizione degli Stati membri: queste "dotazioni nazionali" consentono di effettuare misure a sostegno dell'ambiente e della qualità nell'ambito di programmi di attività svolti da organizzazioni di operatori.
Condizioni per la concessione degli Aiuti: al fine di poter beneficiare del RPU, gli agricoltori devono mantenere le proprie terre in condizioni agronomiche e ambientali soddisfacenti e rispettare le norme di "condizionalità". Gli Stati membri definiscono al livello appropriato i requisiti minimi di conservazione in condizioni agronomiche e ambientali soddisfacenti. Agli oliveti si applicano specificamente le seguenti condizioni:
- conservazione delle caratteristiche paesaggistiche, incluso il divieto di estirpazione degli oliveti;
- conservazione degli oliveti in buone condizioni vegetative.
Politica della qualità per l'Olio d'Oliva: Gli Stati membri possono destinare fino a un massimo del 10% della propria dotazione nazionale (5% per l'Italia) a misure a sostegno della qualità e della tutela dell'ambiente nell'ambito di programmi di attività svolti da organizzazioni di operatori. Gli obiettivi dei programmi di attività sono i seguenti:
a. Monitoraggio e gestione amministrativa: raccolta di dati sul settore ed elaborazione di studi su temi correlati alle altre attività previste dal programma;
b. Miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura: operazioni di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono, elaborazione di buone pratiche agricole per olivicoltura, progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente ed al mantenimento del paesaggio, inserimento di dati ambientali nel Sistema di informazione Geografica degli oliveti (SIG);
c. Miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola: razionalizzazione della coltivazione e della difesa dell'olivo e creazione di reti di monitoraggio e di assistenza tecnica, miglioramento delle condizioni di raccolta, magazzinaggio e trasformazione delle olive e dell'olio prodotto, miglioramento varietale degli oliveti, valorizzazione dei residui della produzione dell'olio e delle olive da tavola, realizzazione di sale panel e laboratori di analisi per la valutazione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche degli oli e per la formazione di assaggiatori per l'analisi sensoriale dell'olio di oliva vegine;
d. Sistemi di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
e. Diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori.
3. IL RAPPORTO TRA AGRICOLTURA ED AMBIENTE
La riforma mira a far emergere con forza il legame tra agricoltura e territorio come fattore strategico per creare condizioni di valorizzazione reciproca e come risorsa principale delle aree rurali. In tale contesto, l'applicazione delle tematiche della condizionalità ambientale rappresenta un obiettivo prioritario al fine di: favorire la diffusione di metodi di produzione agricola finalizzati al contenimento degli impatti ambientali negativi, contribuire alla tutela e alla salute dei consumatori e degli operatori agricoli e incoraggiare la salvaguardia e la conservazione degli habitat naturali, della biodiversità e del paesaggio agrario. Soltanto attraverso la promozione nelle aziende agricole di tecniche di produzione sostenibili e della conservazione dell'ambiente e del patrimonio naturale si possono conseguire obiettivi di natura più specificatamente economica e sociale, quali la competitività dell'agricoltura e delle aree rurali, nonché la qualità dei prodotti agricoli.
3.1 QUALE AGRICOLTURA?
Agricoltura convenzionale: metodo di coltivazione generalmente intensivo che prevede l'uso di prodotti chimici per la fertilizzazione e la difesa delle piante. Ciò può comportare il ritrovamento di residui (che devono comunque essere sotto i limiti di legge) nei prodotti e problemi ambientali legati ad alcune pratiche (monocoltura,impiego continuativo dello stesso principio attivo ecc.). Tuttavia, attualmente anche l'agricoltura convenzionale si muove verso un modello di produzione a basso impatto ambientale perciò meno intensivo.
Agricoltura integrata: sistema di produzione che ammette l'impiego di mezzi chimici di sintesi sebbene come ultima possibilità di intervento, poiché devono essere privilegiate tecniche colturali di tipo agronomico e di lotta guidata.
Agricoltura biodinamica: l'azienda agricola è, analogamente all'agricoltura biologica, autosufficiente in tutto ma anche inserita nei ritmi cosmici; la Terra è considerata un grande organismo vivente di cui occorre conoscere le leggi per rispettarne e promuoverne la vita. In sostanza, occorre seguire specifici calendari per le varie attività agricole, mentre per la gestione della fertilità del terreno e la difesa dalle fisiopatie sono impiegati preparati particolari, non limitandosi a non utilizzare l'uso di prodotti chimici. I prodotti dell'agricoltura biodinamica sono comunque certificati in base al Reg. CEE 2092/91.
Agricoltura eco-compatibile: include tutti quei sistemi di produzione atti a ridurre l'impatto ambientale ottenendo prodotti finali a basso o nullo contenuto in residui (Reg. CEE 2078/92).
Agricoltura sostenibile: questa espressione è riconducibile ad una concezione più ampia di sostenibilità in termini sociali, ambientali ed economici:
- la dimensione economica si riferisce principalmente a:
a) l'uso efficiente delle risorse;
b) la competitività e vitalità del settore agricolo;
c) la redditività del settore agricolo;
d) il contributo dell'agricoltura allo sviluppo e/o alla conservazione delle aree rurali;
e) la diversificazione delle fonti di reddito all'interno delle famiglie agricole;
- la dimensione sociale fa riferimento all'equità intesa come "uguali opportunità", non solo a livello territoriale (tra aree rurali e non), ma anche a livello settoriale (tra l'agricoltura e gli altri settori economici), tra gruppi sociali e tra uomini e donne coinvolti nel settore. Le problematiche considerate all'interno di questa dimensione sono quelle legate alle opportunità di impiego e all'accesso degli agricoltori alle risorse e ai servizi sociali, si riferiscono soprattutto al capitale umano e alle sue caratteristiche;
- la dimensione ambientale riguarda la gestione e la conservazione delle risorse naturali. Il sistema ambientale è analizzato sulla base di una lista di obiettivi ambientali politicamente rilevanti: tutela del paesaggio e della biodiversità; protezione delle risorse idriche, del suolo e dell'aria.
4. IL REGIME DELLA CONDIZIONALITA'
La Condizionalità rappresenta una delle principali novità introdotte a seguito della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) approvata nel 2003. Essa coinvolge tutti gli agricoltori che dal 1° gennaio 2005 beneficiano dei finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la stessa PAC; a partire da tale data infatti tutti gli agricoltori sono tenuti ad assicurare il rispetto di una serie di impegni di corretta gestione agronomica dei terreni, salvaguardia dell'ambiente, salute pubblica, igiene e benessere degli animali. La non conformità a tali impegni comporta l'attivazione di un meccanismo di riduzione dell'insieme dei pagamenti diretti a cui ciascun agricoltore avrebbe diritto. Dunque, mentre il disaccoppiamento annulla la giustificazione produttivistica del sostegno al reddito, la condizionalità fornisce nuovi elementi cui "accoppiare" il sostegno stesso, utilizzandolo come incentivo all'adozione o alla conservazione di comportamenti virtuosi da parte degli agricoltori. La condizionalità di per sé non è un concetto nuovo, ma finora si concretizzava in una misura volontaria per gli Stati membri e si applicava soltanto alle norme ambientali (eco-condizionalità).
4.1 SOGGETTI DESTINATARI
Le disposizioni comunitarie e nazionali diramate a seguito dell' introduzione della disciplina della condizionalità stabiliscono che "tutti gli agricoltori che dal 1° gennaio 2005 beneficiano di pagamenti diretti" sono tenuti al rispetto degli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e a mantenere i terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA); tale obbligo investe l'intera attività e struttura aziendale, anche quelle attività e superfici per le quali non sussistono pagamenti diretti.
4.2 IMPEGNI DA RISPETTARE
Le relative norme si trovano negli allegati III e IV del Reg. CE 1782/03 e nelle relative norme di recepimento nazionale e regionale.
- I Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) sono rappresentati da direttive comunitarie preesistenti, il cui obbligo a livello nazionale è stato introdotto progressivamente a partire dal 1° gennaio 2005, per poi proseguire a gennaio 2006, con l'ultima tranche di applicazione prevista per gennaio 2007. I CGO si applicano, infatti, a partire dalle domande di pagamento presentate nell'anno civile 2005.
- Le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) rappresentano le condizioni agronomiche ottimali in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli. Questo ulteriore vincolo è stato elaborato per le probabili conseguenze del disaccoppiamento: infatti, il Consiglio ha introdotto una serie di requisiti al fine di prevenire l'abbandono sia della pratica agricola, sia dei terreni, in special modo quelli presenti nelle aree marginali per i quali l'utilizzo non è ritenuto economicamente vantaggioso. I requisiti da rispettare per la gestione dei terreni sono soprattutto di natura agronomica, relativamente all'erosione, alla struttura ed alla fertilità, assicurando nel contempo un livello minimo di mantenimento per evitare rischi di deterioramento degli habitat.
L'insieme degli impegni da rispettare, in relazione ai quali l'agricoltore sottoscrive una specifica dichiarazione di intenti in fase di domanda, sono raggruppati in Campi di Condizionalità ognuno dei quali fa riferimento a quattro settori omogenei quali: Ambiente/ Sanità pubblica, Salute delle piante e degli animali/ Igiene e benessere degli animali/ Buone condizioni agronomiche ed ambientali.
L'elenco completo degli Atti (CGO) e delle Norme (BCAA) è inserito nel Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 15 dicembre 2005 n. 4432, pubblicato sulla GU n. 302 del 29.12.05. Sulla base delle disposizioni approvate con lo stesso Decreto Ministeriale le Regioni e le Province Autonome possono con propri provvedimenti dettagliare ulteriormente l'elenco degli impegni di condizionalità in modo da adattarli al meglio alle caratteristiche del proprio territorio. La Giunta regionale pugliese ha provveduto con la Deliberazione n. 180 del 21 febbraio 2006.
4.3 SANZIONI
L'inosservanza delle norme imposte, sia per un'azione contraria, che per un'omissione dell'agricoltore beneficiario, comporta la perdita del diritto al pagamento dell'intero aiuto spettante. L'applicazione della condizionalità investe l'intera attività e struttura aziendale, anche quelle attività e superfici per le quali non sussistono pagamenti diretti. La riduzione dell'aiuto, fino al suo completo annullamento, tiene conto della gravità, portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa.
In sostanza, la riduzione varia:
- entro il 5% per le negligenze (maggiorata fino al 15% in caso di recidività);
- dal 20% al 100% per le infrazioni dolose.
Il Reg. Ce 796/2004 indica come regola generale una riduzione del 3%. In caso di recidività (ripetizione della medesima infrazione nell'arco di tre anni consecutivi), la riduzione stabilita dovrà essere moltiplicata per tre, fino al massimo del 15%. Inoltre, un'infrazione commessa oltre i tre anni viene ritenuta dolosa.
Le decurtazioni dei pagamenti diretti degli agricoltori saranno stornate per il 75% a livello comunitario, mentre il restante 25% contribuirà al budget del singolo Stato membro; comunque in entrambi i casi, i soldi saranno utilizzati per incrementare le dotazioni per i Piani di Sviluppo Rurale.