Consulenza legale

ATEPROL presta i seguenti servizi di assistenza e consulenza legale:

- Assistenza nelle controversie in materia di agricoltura con particolare riferimento al regime comunitario degli aiuti alla produzione di olio di oliva (mancata erogazione o sospensione dei contributi agricoli, ecc.);
- Vertenze contrattuali;
- Controversie relative ai contratti di locazione, ai diritti di proprietà o ad altri diritti reali relativi ai terreni o immobili facenti parte dell’azienda agricola;
- Consulenza relativa ai contratti di compravendita;
- Assistenza e consulenza nelle controversie retributive – contributive di diritto del lavoro e agrario;
- Consulenza assicurativa;
- Tutela giudiziaria per qualsiasi altra controversia in ambito di diritto civile.

L'aiuto alla produzione di olio d'oliva tra normativa comunitaria e interpretazioni giurisprudenziali (Problematiche insorte per le domande di aiuto alla produzione di olio di oliva relative alle campagne 1994/95 e 1995/96)

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L'aiuto alla produzione di olio è stato istituito dal Reg. Cee n.136/66 e disciplinato dalle norme di cui ai Regolamenti Cee n.2261/1984 e successive modificazioni In base a tale normativa e fino alla campagna 1997/1998 venivano individuate due distinte categorie di beneficiari dell'aiuto. I produttori di olio d'oliva erano infatti pagati a seconda della classe di produzione cui appartenevano.

CLASSE A
Nel caso di un produttore di Classe A (ossia con una produzione media superiore a 500 Kg), l'aiuto veniva erogato sulla base del quantitativo di olio molito e riscontrato sui certificati di molitura (Mod. F), nel caso in cui non veniva riscontrata alcuna discordanza tra il numero delle piante dichiarate in produzione nella denuncia di coltivazione e quello verificato dallo Schedario Oleicolo, o nel caso che tale discordanza rientrava comunque nel limite di tolleranza ammesso dall'UE (3%). Viceversa, se la discordanza superava il predetto limite di tolleranza, il pagamento veniva effettuato in ragione delle rese comunitarie applicate al numero di piante riscontrate produttive.

CLASSE B
Nel caso di un produttore di Classe B (ossia con una produzione media inferiore a 500 Kg), l'aiuto veniva erogato in ragione delle rese medie quadriennali stabilite dalla UE per la campagna di riferimento applicate al numero di piante riscontrate produttive dallo Schedario Oleicolo. Spesso avveniva che l'Aima (ora Agea) attraverso lo Scedario Oleicolo non riscontrava il numero di piante dichiarate dal produttore a causa di un mero incolpevole errore di denuncia relativo ad alberi dichiarati presenti su particelle che, all'insaputa del produttore, avevano subito una ridenominazione catastale a seguito di riordino fondiario o di frazionamento ovvero si trattava di semplici errori di indicazione delle particelle sulle quali insistevano gli alberi produttivi di olivo (ad esempio veniva dichiarata la particella n.279 in luogo della part. n.379 o di altra particella non condotta dal produttore). Alla luce di tanto era evidente la discordanza tra quanto denunciato dal produttore e quanto rilevato dall'Aima attraverso il suddetto Schedario Oleicolo che ovviamente non poteva rilevare degli alberi su particelle catastalmente inesistenti pur se sostanzialmente coincidenti con quelle denunciate. Detta discordanza, evidenziata o dall'Aima o dallo stesso produttore, veniva spesso chiarita e risolta attraverso una verifica diretta la quale rilevava l'errore di denuncia e consentiva al produttore di inserire nello schedario oleicolo la nuova particella che determinava la nuova consistenza aziendale. Avveniva anche che il produttore, una volta accortosi dell'errore, rettificava la propria denuncia di coltivazione eliminando la particella errata ed inserendo quella corretta. In base a tali errori e relative discordanze l'Aima, nelle campagne successive, spesso operava però una detrazione (è opportuno precisare che al momento della decurtazione l'Aima era già in possesso del dato rettificativo dell'errore), facendo riferimento ad es. alla campagna 1994 in cui era stata rilevata e successivamente verificata la discordanza, ritenendo che la verifica (nella quale veniva emendato l'errore attraverso l'indicazione della corretta particella/e) non poteva valere per la campagna cui si riferiva ma solo per le future denunce di coltivazione. Conseguentemente l'Aima operava tale detrazione, trattenendo somme ritenute non dovute per la campagna in cui il produttore aveva commesso l'errore di denuncia, considerando al fine della liquidazione dell'aiuto alla produzione quanto emergeva dallo schedario oleicolo come dato base senza considerare le correzioni apportate le quali, come evidenziato, avrebbero avuto valore solo per le successive denunce di coltivazione. Di opinione opposta erano ovviamente i produttori che hanno subito tali detrazioni i quali sono stati costretti a citare in giudizio l'Aima – Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo (ora AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) al fine di veder riconosciuto il loro diritto alla integrale corresponsione dell'aiuto alla produzione di olio di oliva. I giudizi già conclusi hanno evidenziato l'infondatezza delle difese e delle relative eccezioni spiegate da Agea secondo la quale la consistenza denunciata nella domanda di aiuto alla produzione non può beneficiare degli errori contenuti nella domanda del produttore. Di diversa opinione sono stati i giudici di merito che in numerosissime pronunce hanno ritenuto fondate ed accolto le domande formulate dai produttori di olio di oliva, condannando l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a corrispondere integralmente le provvidenze spettanti per le campagne agrarie in contestazione sulla base delle relative denunce di produzione, confermate nella loro complessiva e sostanziale consistenza dalla verifica operata da Agea. Anche i giudici di legittimità hanno correttamente interpretato le norme che disciplinano il sistema di liquidazione dei contributi agricoli. La Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I 2 Aprile 2003 n.5065 in Giust. Civ. Mass. 2003, f.4) ha infatti statuito che «in tema di aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva, in base alla normativa comunitaria che regola la formazione dello schedario oleicolo tenuto dall'Aima (Regolamenti Cee n.154/75, 2276/79, 586/88) ed a quella che detta le norme generali relative all'aiuto anzidetto (Regolamento Cee n.2261/84 art. 3) deve escludersi che, nel contesto della complessiva e sostanziale corrispondenza dei dati di base dello schedario oleicolo con quelli dichiarati dal produttore, il solo incolpevole errore da parte del produttore nell'indicazione del numero identificativo della particella catastale del fondo determini la decadenza del produttore stesso dal diritto ad ottenerlo, ovvero il legittimo rifiuto a corrisponderlo da parte dell'Aima».

Avv. Tommaso Onesimo